Art. 1
In vigore dal 26 apr 2012
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Storico versioni
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