Art. 4
In vigore dal 26 apr 2012
1. La presente decisione cessa di produrre effetti alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione che stabiliscono le spese relative ai veicoli stradali a motore che non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA, o al 31 dicembre 2014, se questa data è anteriore.
2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2014.
Tali richieste sono accompagnate da una relazione che comprende un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.
Storico versioni
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