Art. 2
In vigore dal 26 apr 2012
L’, primo comma, non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore:
a)
veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione e per i servizi di corriere;
b)
veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;
c)
veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;
d)
veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;
e)
veicoli utilizzati per noleggio o leasing;
f)
veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2012:232:oj#art-2