Art. 2

Art. 2

In vigore dal 26 apr 2012
L’, primo comma, non si applica alle seguenti categorie di veicoli stradali a motore: a) veicoli utilizzati esclusivamente per servizi d'emergenza, di sicurezza, di protezione e per i servizi di corriere; b) veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto; c) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi; d) veicoli utilizzati per fornire servizi a titolo oneroso, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida; e) veicoli utilizzati per noleggio o leasing; f) veicoli utilizzati come prodotti destinati a fini commerciali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:232:oj#art-2