Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 apr 2012
L’articolo 15 della decisione 2010/232/PESC è sostituito dal seguente: «Articolo 15 (1)   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. (2)   La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2013. (3)   Le misure di cui agli articoli da 3 a 13 bis sono sospese fino al 30 aprile 2013.».
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