Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 apr 2012
1.   La Germania trasmetterà alla Commissione entro due mesi dalla notifica della presente decisione: a) informazioni sull’importo complessivo (credito principale più interessi) che deve essere richiesto al beneficiario; b) un’esauriente descrizione delle misure già adottate o previste per ottemperare alla presente decisione; c) una documentazione da cui risulti che il beneficiario ha ricevuto un ordine di recupero. 2.   La Germania informerà la Commissione sullo stato di avanzamento delle proprie misure di attuazione della presente decisione fino ad avvenuta conclusione della restituzione degli aiuti di cui all’, paragrafo 1. Su richiesta della Commissione, la Germania trasmetterà sollecitamente informazioni sulle misure già adottate o previste per ottemperare alla presente decisione. Inoltre, la Germania trasmetterà informazioni esaurienti sull’importo degli aiuti e sugli interessi già rimborsati dal beneficiario.
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