Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 apr 2012
1.   La Germania chiede la restituzione immediata da parte del beneficiario degli aiuti di cui all’ che sono stati erogati a partire dal 26 maggio 1998. 2.   L’importo da restituire comprende gli interessi calcolati dal momento in cui le somme erogate di cui al paragrafo 1 erano a disposizione del beneficiario fino al momento della loro effettiva restituzione. 3.   Gli interessi sono calcolati a norma del capo V del regolamento della Commissione (CE) n. 794/2004 secondo il regime dell’interesse composto (74). 4.   Alla data della notifica della presente decisione la Germania sospende tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui al paragrafo 1.
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