Art. 3
In vigore dal 24 apr 2012
Nelle riunioni dei capi delegazione del gruppo l’Unione è rappresentata dai rappresentanti della Commissione come stabilito all’articolo IX dello statuto modificato.
Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dei capi delegazione come parte della delegazione dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:283:oj#art-3