Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 apr 2012
La direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire la produzione e la prima vendita di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania. Ai fini della presente decisione, per energia elettrica prodotta da fonti convenzionali si intende l’energia elettrica che non rientra nell’ambito di applicazione della EEG. Inoltre, ai sensi della EEG, ed alle condizioni ivi fissate, per «fonti di energia rinnovabili» si intendono l’energia idroelettrica, compresa l’energia delle onde, l’energia delle maree, l’energia a gradiente salino e di flusso, l’energia eolica, le radiazioni solari, l’energia geotermica, l’energia da biomassa, incluso biogas, biometano, gas di discarica e gas degli impianti di trattamento delle acque reflue e la frazione biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali.
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