Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2012
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Brasile, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994, e l'accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, concernente la modifica delle concessioni, per quanto riguarda le carni di pollame trasformate, previste nell'elenco dell'UE allegato al GATT 1994 (2).
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