Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 apr 2012
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), del medesimo allegato, le pesche e/o pere in gelatina di frutta dei codici NC ex 2007 99 97 e i miscugli di pesche e/o pere e/o ananassi in succo di frutta del codice NC ex 2008 97 98 , nella cui produzione sono impiegate pesche non originarie a cubetti in succo non zuccherato dei codici NC ex 2008 70 92 e ex 2008 70 98 e pere a cubetti in succo non zuccherato del codice NC ex 2008 40 90 , sono considerati originari dello Swaziland alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.
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