Art. 1
In vigore dal 4 apr 2012
La decisione 2008/603/CE è così modificata:
1)
l’ è sostituito dal seguente:
«
In deroga all’allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 e conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), dello stesso allegato, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce 0302 o 0303, sono considerati originari di Maurizio alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 5 della presente decisione.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
La deroga di cui all’ riguarda i prodotti e i quantitativi indicati nell’allegato, provenienti da Maurizio e dichiarati per l’immissione in libera pratica nella Comunità nei periodi compresi tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010, tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 e tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.»;
3)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2012.»;
4)
l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_impl:2012:190:oj#art-1