Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 apr 2012
Gli Stati membri garantiscono che: a) le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti novaluron siano revocate entro il 3 ottobre 2012; b) non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti novaluron a decorrere dalla data di pubblicazione della presente decisione.
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