Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 mar 2012
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Portogallo informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi. Inoltre, il Portogallo presenta relazioni dettagliate circa i provvedimenti presi per conformarvisi, iniziando sei mesi dopo la data della presente decisione.
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