Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 mar 2012
In deroga all'articolo 287, punto 18, della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata ad applicare un'esenzione dall'IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 65 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all'Unione europea.
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