Art. 3 · Capo del centro operativo dell’UE

Art. 3

Capo del centro operativo dell’UE

In vigore dal 23 mar 2012
Capo del centro operativo dell’UE 1.   Il capitano Ad VAN DER LINDE (Marina) è nominato capo del centro operativo dell’UE per un periodo di due anni, rinnovabile con decisione del Consiglio. 2.   Il capo del centro operativo dell’UE esercita le sue funzioni sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e, se del caso, sotto la direzione militare del Comitato militare dell’Unione europea (EUMC). 3.   Il capo del centro operativo dell’UE esercita la propria autorità sul personale di tale centro per tutti gli aspetti connessi al mandato e ai compiti dello stesso. 4.   Il capo del centro operativo dell’UE è competente per rispondere alle richieste rivolte al centro operativo dell’UE dal comandante civile dell’operazione, dal comandante operativo per l’operazione Atalanta, dal comandante della missione EUTM e dalla CMPD. Ne assicura il corretto funzionamento e coordina l’uso efficiente delle sue capacità. La responsabilità definitiva per i documenti di pianificazione operativa e le decisioni sullo svolgimento delle missioni e dell’operazione spetta, rispettivamente, al comandante civile dell’operazione, al comandante della missione EUTM e al comandante operativo per l’operazione Atalanta. 5.   Entro i limiti della propria responsabilità il capo del centro operativo dell’UE riferisce periodicamente all’EUMC e al CPS.
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