Art. 3

Art. 3

In vigore dal 23 mar 2012
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione dei progetti di cui all', paragrafo 2, è pari a 2 140 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di finanziamento con il segretariato tecnico. L'accordo prevede che il segretariato tecnico garantisca al contributo dell'Unione una visibilità commisurata alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile successivamente al 23 marzo 2012. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell'accordo.
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