Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 mar 2012
1.   La misura notificata in relazione all’alleggerimento del deficit pensionistico cui il Regno Unito intende dare esecuzione a favore di Royal Mail Group costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, purché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Alla data dell’alleggerimento del deficit pensionistico il 1o aprile 2012, Royal Mail Group manterrà nei propri bilanci passività pari a 150 milioni di GBP per i deficit cumulati a seguito dei piani pensionistici cui ha partecipato. 3.   Il Regno Unito non potrà concedere aiuti di Stato a Royal Mail Group quale compensazione per i costi ereditati dal passato in relazione alle passività pensionistiche cumulate di recente a favore degli iscritti del piano Royal Mail Pension Plan dopo il 1o aprile 2012, data di realizzazione dell’alleggerimento del deficit pensionistico..
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