Art. 9 · Inventario

Art. 9

Inventario

In vigore dal 14 mar 2012
Inventario 1.   È stabilito un inventario degli usi esistenti dello spettro radio a fini sia commerciali che pubblici. Gli obiettivi dell'inventario sono: a) permettere l'individuazione delle bande di frequenza per le quali l'efficacia degli usi esistenti dello spettro radio potrebbe essere migliorata; b) aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere adatte alla riassegnazione e le opportunità di condivisione dello spettro radio al fine di sostenere le politiche dell'Unione stabilite nella presente decisione, al contempo tenendo conto delle esigenze future di spettro radio basandosi, tra l'altro, sulla domanda dei consumatori e degli operatori e della possibilità di soddisfare tali esigenze; c) aiutare ad analizzare i vari tipi di uso dello spettro radio da parte degli utenti del settore pubblico e privato; d) aiutare a individuare le bande di frequenza che potrebbero essere assegnate o riassegnate per garantirne un uso più efficace, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza nel mercato interno, studiare nuove modalità di condivisione dello spettro radio, nell'interesse degli utenti del settore pubblico e del settore privato, tenendo conto dei potenziali effetti positivi e negativi dell'assegnazione o ri-assegnazione di tali bande e di bande adiacenti su utenti esistenti. 2.   Al fine di garantire un'attuazione uniforme del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, tenendo nella massima considerazione i punti di vista del gruppo «Politica dello spettro radio», adotta gli atti di esecuzione entro il 1o luglio 2013 al fine di: a) sviluppare modalità pratiche e formati uniformi per la raccolta e la fornitura di dati da parte degli Stati membri alla Commissione sugli usi esistenti dello spettro radio, a condizione che le norme in materia di riservatezza commerciale di cui all' della decisione n. 676/2002/CE e il diritto degli Stati membri di rifiutare di fornire informazioni riservate siano rispettati, tenendo conto dell'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e gli obblighi esistenti imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione, in particolare l'obbligo di fornire informazioni specifiche; b) elaborare una metodologia per l'analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio nei settori della politica dell'Unione contemplati dalla presente decisione, in particolare per i servizi che potrebbero operare nell'intervallo di frequenza compresa tra 400 MHz e 6 GHz, allo scopo di individuare usi importanti dello spettro radio potenziali o in fase di sviluppo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 3.   Alla Commissione spetta la gestione dell'inventario di cui al paragrafo 1, conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2. 4.   La Commissione effettua l’analisi delle tendenze tecnologiche, delle esigenze future e della domanda di spettro radio conformemente agli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, lettera b). La Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale analisi.
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