Art. 4 · Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

Art. 4

Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità

In vigore dal 14 mar 2012
Miglioramento dell'efficienza e della flessibilità 1.   Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, favoriscono, ove opportuno, l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio. Gli Stati membri favoriscono inoltre lo sviluppo di tecnologie esistenti e nuove, ad esempio, nel settore della radio cognitiva, comprese quelle che utilizzano gli «spazi bianchi». 2.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per migliorare la flessibilità nell'uso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione e gli investimenti, mediante la possibilità di utilizzare nuove tecnologie e mediante il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso di spettro radio. 3.   Gli Stati membri e la Commissione cooperano per favorire l'elaborazione e l'armonizzazione delle norme relative agli apparati radioelettrici e ai terminali di telecomunicazioni, nonché alle reti e alle apparecchiature elettriche ed elettroniche eventualmente in base a mandati di normalizzazione conferiti dalla Commissione agli organi di normalizzazione pertinenti. Un'attenzione particolare è da riservare alle norme per le apparecchiature destinate alle persone disabili. 4.   Gli Stati membri favoriscono le attività di R&S in materia di nuove tecnologie, come le tecnologie cognitive e le banche dati di geolocalizzazione. 5.   Gli Stati membri stabiliscono, se del caso, criteri e procedure di selezione per la concessione di diritti d'uso dello spettro radio che promuovono la concorrenza, gli investimenti e l'uso efficace dello spettro radio in quanto bene pubblico, nonché la coesistenza di servizi ed apparecchi nuovi ed esistenti. Gli Stati membri promuovono l'uso efficiente continuo dello spettro radio per le reti, i dispositivi e le applicazioni. 6.   Qualora sia necessario per garantire l'uso efficace dei diritti d'uso dello spettro radio ed evitare l'accumulo dello spettro radio, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure adeguate, come sanzioni finanziarie, applicazione di commissioni di incentivo o il ritiro dei diritti. Tali misure sono stabilite e applicate in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato. 7.   Per i servizi di comunicazione elettronica, gli Stati membri adottano entro il 1o gennaio 2013 misure di attribuzione e di autorizzazione adeguate per lo sviluppo dei servizi a banda larga, in conformità con la direttiva 2002/20/CE allo scopo di conseguire la massima capacità e velocità di banda larga possibili. 8.   Per evitare l'eventuale frammentazione del mercato interno dovuta a criteri e condizioni di selezione divergenti applicabili allo spettro radio armonizzato assegnato ai servizi di comunicazione elettronica e che possono essere oggetto di scambio in tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 ter della direttiva 2002/21/CE, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e conformemente al principio di sussidiarietà, agevola l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e procedure di autorizzazione ed incoraggia lo scambio di informazioni per tale spettro in modo da aumentare la coerenza in tutta l'Unione, in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi.
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