Art. 2 · Principi normativi generali

Art. 2

Principi normativi generali

In vigore dal 14 mar 2012
Principi normativi generali 1.   Gli Stati membri cooperano tra di loro e con la Commissione in maniera trasparente, per garantire l'applicazione coerente dei seguenti principi normativi generali in tutta l'Unione: a) applicare il sistema di autorizzazione più appropriato e meno oneroso possibile in modo tale da potenziare al massimo la flessibilità e l'efficienza nell'uso dello spettro radio. Tale sistema di autorizzazione è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati; b) favorire lo sviluppo del mercato interno promuovendo l'emergere di servizi digitali futuri a livello di Unione ed incoraggiando una concorrenza effettiva; c) promuovere la concorrenza e l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare interferenze dannose e dell'esigenza di assicurare la qualità tecnica del servizio al fine di facilitare la disponibilità di servizi a banda larga e di rispondere efficacemente all'aumento del traffico senza fili di dati; d) definire le condizioni tecniche per l'uso dello spettro radio, tenendo pienamente conto del pertinente diritto dell'Unione, anche relativo alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; e) promuovere, ove possibile, i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio. 2.   Per le comunicazioni elettroniche, oltre ai principi normativi generali definiti nel paragrafo 1 del presente articolo, si applicano i seguenti principi specifici, conformemente agli articoli 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter della direttiva 2002/21/CE e alla decisione n. 676/2002/CE: a) applicare i principi di neutralità tecnologica e dei servizi nei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e il trasferimento o l'affitto di diritti individuali d'uso delle frequenze radio; b) promuovere l'armonizzazione dell'uso delle frequenze radio in tutta l'Unione, coerentemente con la necessità di garantirne un uso efficace ed efficiente; c) favorire un aumento del traffico di dati senza fili e dei servizi a banda larga, in particolare stimolando la flessibilità, e promuovere l'innovazione, tenendo conto della necessità di evitare le interferenze nocive e garantire la qualità tecnica del servizio.
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