Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 mar 2012
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della convenzione, al fine di impegnare l'Unione medesima.
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