Art. 1

Art. 1

In vigore dal 13 mar 2012
All', paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC le lettere d) e e) sono sostituite dalle seguenti ed è aggiunta una nuova lettera: «d) al ritorno di elicotteri da trasporto non da combattimento, privi di materiale militare, ad uso esclusivo delle autorità guineane previo impegno scritto da parte del governo della Repubblica di Guinea che il loro utilizzo rimarrà sotto il controllo civile e che non saranno attrezzati con materiale militare; e) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a d) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); f) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a d) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a).»
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