Art. 2
In vigore dal 6 mar 2012
1. Il contributo finanziario non supera, in totale, l’importo di 60 000 EUR.
2. Il contributo finanziario comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico raccolto e inviato per essere sottoposto agli esami per la diagnosi della rabbia nel quadro del piano.
3. Il contributo finanziario è pari al 75 % delle spese sostenute nel quadro del piano per effettuare i test di laboratorio per la diagnosi dell’infezione rabbica e per l’isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia.
Tali spese comprendono:
a)
le spese sostenute per l’acquisto dei kit di analisi, dei reagenti e del materiale di consumo utilizzati per l’esecuzione dei test di laboratorio;
b)
le spese generali per un ammontare pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alla lettera a).
Tuttavia, l’importo massimo delle spese rimborsabili per un test con anticorpi fluorescenti (FAT) non supera, in totale, 12 EUR per test.
4. Il contributo finanziario è pari al 75 % delle spese per il personale appositamente assunto per effettuare i test di laboratorio di cui al paragrafo 3.
Tali spese comprendono:
a)
i compensi per il personale o le retribuzioni effettive più gli oneri previdenziali e altri oneri di legge inclusi nella retribuzione;
b)
le spese generali per un ammontare pari al 7 % dell’importo totale delle spese di cui alla lettera a).
Tuttavia, l’importo massimo delle spese rimborsabili per tale personale non supera, in totale, 25 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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