Art. 5
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato
In vigore dal 1 mar 2012
Ispezioni e notifiche dell’organismo specificato
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni ufficiali annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e individuare eventuali indizi di contaminazione da parte di detto organismo sulle piante ospiti nel loro territorio.
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano i risultati di dette ispezioni alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, gli Stati membri notificano, entro cinque giorni e per iscritto, alla Commissione e agli altri Stati membri, la presenza dell’organismo specificato in una zona all’interno del loro territorio in cui tale presenza non era precedentemente nota, o dove si riteneva che tale organismo fosse stato eradicato, o dove la contaminazione è stata rilevata in una specie di pianta non nota come pianta ospite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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