Art. 2 · Importazione delle piante specificate originarie di paesi terzi eccetto la Cina

Art. 2

Importazione delle piante specificate originarie di paesi terzi eccetto la Cina

In vigore dal 1 mar 2012
Importazione delle piante specificate originarie di paesi terzi eccetto la Cina Per quanto riguarda le importazioni originarie di paesi terzi, diversi dalla Cina, dove l’organismo specificato è notoriamente presente, le piante specificate possono essere introdotte nell’Unione solo se rispettano le condizioni seguenti: a) sono conformi alle prescrizioni specifiche relative all’importazione di cui all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 1; b) al loro ingresso nell’Unione sono ispezionate dall’organismo ufficiale responsabile conformemente all’allegato I, sezione 1, lettera A, punto 2, per verificare la presenza dell’organismo specificato e non viene riscontrata alcuna traccia di tale organismo.
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