Art. 9 · Preparazione delle audizioni

Art. 9

Preparazione delle audizioni

In vigore dal 29 feb 2012
Preparazione delle audizioni 1.   Sentito il direttore competente o il suo delegato, il consigliere-auditore fissa la data, la durata e il luogo dell’audizione. Se le parti interessate o i servizi della Commissione chiedono un differimento, il consigliere-auditore decide se concederlo. 2.   Se lo ritiene opportuno, il consigliere-auditore può tenere una riunione preparatoria con le parti interessate o con i servizi della Commissione incaricati dell’indagine e altri servizi per individuare e chiarire, per quanto possibile, ogni questione di fatto o di diritto da trattare durante l’audizione. A questo scopo, il consigliere-auditore può chiedere ai partecipanti all’audizione qualsiasi informazione necessaria per la sua preparazione. 3.   Il consigliere-auditore stabilisce l’ordine del giorno di ogni audizione e lo mette a disposizione di tutti i partecipanti prima dell’audizione. 4.   Il consigliere-auditore può, entro un periodo di tempo ragionevole successivo al termine fissato per la presentazione di osservazioni sulle informazioni comunicate alle parti e prima dell’audizione delle parti, invitare i partecipanti a porre domande sulle informazioni fornite dalle altre parti interessate. 5.   Se lo ritiene opportuno, in considerazione della necessità di preparare adeguatamente l’audizione delle parti e in particolare di chiarire, per quanto possibile, le questioni di fatto, il consigliere-auditore può, sentito il direttore competente o il suo delegato, sottoporre preventivamente alle parti invitate all’audizione un elenco di questioni sulle quali egli desidera conoscere il loro punto di vista. 6.   Il consigliere-auditore può anche chiedere che gli sia preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che i partecipanti all’audizione intendono fare. 7.   Il consigliere-auditore può invitare esperti esterni a partecipare alle audizioni. Le parti interessate e i servizi della Commissione possono chiedere al consigliere-auditore di ammettere alle audizioni esperti esterni. Il consigliere-auditore decide se accogliere tali richieste. Gli esperti esterni invitati a un’audizione sono tenuti a firmare un accordo sulla riservatezza. 8.   Agli esperti esterni può essere chiesto di fornire analisi, rapporti o pubblicazioni pertinenti, che sono acclusi al fascicolo e messi a disposizione di tutti i partecipanti, se possibile prima dell’audizione.
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