Art. 3 · Nomina, revoca e supplenza

Art. 3

Nomina, revoca e supplenza

In vigore dal 29 feb 2012
Nomina, revoca e supplenza 1.   Il consigliere-auditore è nominato dalla Commissione secondo le regole dello Statuto dei funzionari dell’Unione e del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. 2.   La nomina del consigliere-auditore è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ogni interruzione del mandato, revoca o trasferimento del consigliere-auditore, con qualsiasi procedura, è oggetto di una decisione motivata della Commissione. Tale decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Il consigliere-auditore è amministrativamente alle dipendenze del membro della Commissione competente per la politica commerciale. 4.   In caso di impedimento del consigliere-auditore, il membro della Commissione competente per la politica commerciale, dopo avere sentito, se possibile, il consigliere-auditore stesso, designa per l’esercizio delle relative funzioni un altro funzionario estraneo all’istruzione del caso e che disponga di esperienza sufficiente in procedimenti in materia commerciale per esercitare le funzioni di consigliere-auditore.
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