Art. 19
Disposizioni transitorie
In vigore dal 29 feb 2012
Disposizioni transitorie
La presente decisione si applica ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, ma nei quali non si è proceduto all’informazione finale delle parti.
Le misure procedurali adottate prima dell’entrata in vigore della presente decisione continuano ad avere effetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:199(1):oj#art-19