Art. 15 · Accesso a informazioni di carattere riservato di cui non è possibile una sintesi

Art. 15

Accesso a informazioni di carattere riservato di cui non è possibile una sintesi

In vigore dal 29 feb 2012
Accesso a informazioni di carattere riservato di cui non è possibile una sintesi Su richiesta di una parte interessata, il consigliere-auditore può esaminare le informazioni di carattere riservato di cui non è possibile fornire una sintesi e a cui tale parte non ha accesso, per verificare in che modo tali informazioni sono state utilizzate dai servizi della Commissione incaricati dell’indagine. Il consigliere-auditore comunica alla parte interessata che ha presentato la richiesta se ritiene che: a) le informazioni non comunicate alla parte siano rilevanti per la sua difesa; b) se del caso, i servizi incaricati dell’indagine abbiano correttamente tenuto conto delle informazioni nei fatti e nelle considerazioni su cui hanno basato le proprie conclusioni.
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