Art. 12
Accesso al fascicolo
In vigore dal 29 feb 2012
Accesso al fascicolo
1. Una parte che sostenga di essere parte interessata può chiedere al consigliere-auditore di riesaminare il rifiuto dei servizi della Commissione incaricati dell’indagine di concedere alla parte in questione, entro un periodo di tempo ragionevole, l’accesso al fascicolo consultabile dalle parti interessate o a un particolare documento in possesso della Commissione. Il consigliere-auditore esamina il caso e decide se concedere un accesso parziale o completo o rifiutare l’accesso al fascicolo o al documento richiesto.
2. Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui i servizi della Commissione incaricati dell’indagine devono concedere tale accesso.
Storico versioni
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