Art. 10 · Svolgimento delle audizioni

Art. 10

Svolgimento delle audizioni

In vigore dal 29 feb 2012
Svolgimento delle audizioni 1.   Il consigliere-auditore ha la piena responsabilità dello svolgimento dell’audizione e ne assicura la correttezza per contribuire all’equità dell’audizione e di ogni successiva decisione. 2.   Le audizioni non sono pubbliche. Il consigliere-auditore decide quali persone debbano essere sentite a nome di una parte interessata e se tali persone debbano essere sentite separatamente o in presenza di altre persone invitate a partecipare all’audizione. In quest’ultimo caso, è tenuto conto del legittimo interesse delle parti interessate a che siano protetti il segreto commerciale e la riservatezza delle informazioni fornite. 3.   Il consigliere-auditore può autorizzare i partecipanti a porre domande e a rispondervi durante l’audizione. 4.   Se il consigliere-auditore ha ammesso esperti esterni, dà loro la possibilità di presentare il proprio parere e di rispondere alle domande di altri partecipanti all’audizione. 5.   Se lo ritiene opportuno, in considerazione della necessità di garantire il diritto di essere sentiti, dopo un’audizione il consigliere-auditore, sentito il direttore competente o il suo delegato, può dare alle parti interessate la possibilità di presentare ulteriori osservazioni per iscritto. Il consigliere-auditore fissa il termine entro cui tali osservazioni possono essere presentate. Le osservazioni scritte pervenute dopo tale termine potranno non essere prese in considerazione.
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