Art. 1
In vigore dal 27 feb 2012
1. L'Unione persegue lo sviluppo della cooperazione tra i rappresentanti della società civile, dell'industria e dei governi della Cina, dell'Unione e degli Stati africani, anche attraverso il dialogo tra le rispettive società civili e l'industria, al fine di sviluppare approcci comuni per affrontare le minacce poste dal commercio illecito e dall'accumulazione eccessiva di SALW e la mancanza di regolamentazione a livello internazionale del commercio di armi convenzionali. Lo sviluppo di tale cooperazione dovrebbe altresì riflettersi in un accresciuto sostegno a un trattato sul commercio di armi incisivo e solido e nella sua attuazione.
2. L'Unione persegue l'obiettivo di cui al paragrafo 1 mediante i seguenti progetti e misure:
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l'istituzione e lo sviluppo di un gruppo di esperti congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali e un centro di ricerca congiunto Africa-UE-Cina sulle armi convenzionali. L'obiettivo del gruppo di esperti e del centro di ricerca è di accrescere nella comunità delle politiche di Cina, Africa e Unione responsabile in materia di armi convenzionali e relativi controlli alle esportazioni la consapevolezza e l'impegno riguardo ai problemi legati al commercio illecito e all'accumulazione eccessiva di SALW e alla mancanza di regolamentazione a livello internazionale del commercio lecito di armi convenzionali. L'aumento della consapevolezza e dell'impegno rispetto a tali questioni contribuirà all'esito favorevole del negoziato e all'attuazione di un trattato sul commercio di armi incisivo e solido,
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la conduzione di attività di promozione e di ricerca volte a individuare opportunità di cooperazione UE-Cina per sostenere gli Stati africani nella prevenzione del commercio illecito e dell'accumulazione eccessiva di SALW.
Una descrizione particolareggiata dei progetti e delle misure di cui al presente paragrafo figura nell'allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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