Art. 3
In vigore dal 22 feb 2012
Nell’applicare la presente decisione, gli Stati membri si prestano reciprocamente la necessaria assistenza amministrativa.
Il Portogallo funge da Stato membro coordinatore per garantire che il quantitativo di sementi di cui gli Stati membri autorizzano la commercializzazione nell’Unione a norma della presente decisione non sia superiore al quantitativo massimo totale di sementi di cui all’, paragrafo 1.
Lo Stato membro che riceve una domanda a norma dell’ comunica immediatamente allo Stato coordinatore il quantitativo oggetto dalla domanda. Lo Stato membro coordinatore comunica immediatamente a tale Stato membro se l’autorizzazione possa determinare il superamento del quantitativo massimo.
Storico versioni
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