Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 feb 2012
1.   È opportuno consentire la commercializzazione nell’Unione di sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) della categoria «sementi certificate», di seconda riproduzione, della varietà Marialva, che non soddisfano le prescrizioni di cui al punto 2, lettera A, dell’allegato II, della direttiva 66/402/CEE, relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.). Tuttavia, il tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.) consentito nelle sementi di grano duro (Triticum durum Desf.) specificate al primo comma è di 45 semi in un campione del peso riportato nella colonna 4 dell’allegato III della direttiva 66/402/CEE. Tale autorizzazione è concessa per un quantitativo massimo totale di 130 tonnellate e per un periodo che termina il 29 febbraio 2012. 2.   Oltre a soddisfare le prescrizioni relative all’etichettatura della direttiva 66/402/CEE, l’etichetta ufficiale deve indicare che le sementi non sono conformi alle prescrizioni di cui al punto 2, lettera A, dell’allegato II di tale direttiva relative al tenore massimo di sementi di grano (Triticum aestivum L.).
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