Art. 1

Art. 1

In vigore dal 20 feb 2012
Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore tedesco «Bayern» per quanto riguarda le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per l’esercizio finanziario 2008. Gli importi da recuperare presso gli Stati membri o da versare ai medesimi a norma della presente decisione nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1290/2005, sono indicati in allegato.
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