Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 feb 2012
L'articolo 15 della decisione 2010/232/PESC è sostituito dal seguente: "Articolo 15 1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. 2.   La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2012. 3.   Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato IV, sono sospese fino al 30 aprile 2012. 4.   Le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nella misura in cui si applicano alle persone di cui all'allegato V, sono sospese fino al 30 aprile 2012.".
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