Art. 2
In vigore dal 17 feb 2012
Per un periodo transitorio fino al 30 giugno 2012, gli Stati membri possono autorizzare gli scambi di animali provenienti da aziende e di animali, sperma, ovuli e embrioni provenienti da organismi, istituti o centri ufficialmente riconosciuti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 29 febbraio 2012 conformemente ai modelli di cui all’allegato E, parti 1 e 3, della direttiva 92/65/CEE, nella versione precedente le modifiche introdotte dalla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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