Art. 3

Art. 3

In vigore dal 14 feb 2012
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1 dell'accordo al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo (3).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:164(1):oj#art-3