Art. 2
In vigore dal 14 feb 2012
La Commissione, assistita da rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto di cui all'articolo 11 dell'accordo.
Ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo, le modifiche del medesimo introdotte da decisioni del comitato misto sono approvate dalla Commissione, a nome dell'Unione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (2).
Storico versioni
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