Art. 4
In vigore dal 14 feb 2012
Conformemente agli articoli 35 e 36 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (5), è riconosciuta l’equivalenza delle prescrizioni previste dal progetto di regolamento UN/ECE recante disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni a quelle previste dall’allegato I, paragrafi 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5 del regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l’omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:143(1):oj#art-4