Art. 2
In vigore dal 14 feb 2012
Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell’Unione, la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2012:113(1):oj#art-2