Art. 2 · Autorizzazione

Art. 2

Autorizzazione

In vigore dal 10 feb 2012
Autorizzazione Ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, i seguenti prodotti sono autorizzati alle condizioni stabilite nella presente decisione: a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia MON-877Ø1-2; b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia MON-877Ø1-2; c) prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da soia MON-877Ø1-2 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, esclusa la coltivazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:83:oj#art-2