Art. 6 · Controllo della conformità, provvedimenti correttivi e comunicazione alla Commissione

Art. 6

Controllo della conformità, provvedimenti correttivi e comunicazione alla Commissione

In vigore dal 10 feb 2012
Controllo della conformità, provvedimenti correttivi e comunicazione alla Commissione 1.   Ai fini dell'articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, le autorità competenti monitorano le emissioni di ossido di azoto, anidride solforosa e polveri di ciascun impianto di combustione contemplato nel piano nazionale transitorio, verificando i dati relativi al monitoraggio o i calcoli presentati dai gestori degli impianti di combustione. 2.   Gli Stati membri garantiscono che le emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri prodotte dagli impianti di combustione contemplati nel piano nazionale transitorio siano limitate a un livello tale da consentire il rispetto dei massimali di emissione. Laddove sussista il rischio di inosservanza dei massimali di emissione, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per evitare che le emissioni superino tali massimali. 3.   Gli Stati membri che attuano un piano nazionale transitorio comunicano alla Commissione ogni anno, entro un termine di dodici mesi, i dati impianto per impianto elencati all'articolo 72, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE, per tutti gli impianti di combustione contemplati nel piano.
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