Art. 6
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
In vigore dal 10 feb 2012
Restrizioni della movimentazione e delle spedizioni di anatre domestiche nate da anatre domestiche vaccinate
1. L’autorità competente garantisce che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate possano essere trasferite dopo la schiusa soltanto in un’azienda situata in una zona circostante definita dal Portogallo attorno all’azienda di cui all’, paragrafo 1, come stabilito nel piano di vaccinazione preventiva.
2. In deroga al paragrafo 1 e a condizione che le anatre domestiche nate dalle anatre domestiche vaccinate abbiano più di quattro mesi, esse possono:
a)
essere messe in libertà in Portogallo; oppure
b)
essere spedite dal Portogallo a condizione che:
i)
i risultati degli esami di laboratorio e della sorveglianza previsti nel piano di vaccinazione preventiva abbiano un esito positivo; e
ii)
siano soddisfatte le condizioni per la spedizione di pollame destinato al ripopolamento della selvaggina di cui alla decisione 2006/605/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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