Art. 2
In vigore dal 9 feb 2012
Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1451/2007, i biocidi dei tipi di prodotto di cui all’allegato della presente decisione contenenti principi attivi che figurano in tale allegato non sono più immessi sul mercato a decorrere dal 1o febbraio 2013.
Storico versioni
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