Art. 1 · Contributo finanziario dell’Unione all’Italia

Art. 1

Contributo finanziario dell’Unione all’Italia

In vigore dal 7 feb 2012
Contributo finanziario dell’Unione all’Italia 1.   L’Italia può beneficiare di un contributo dell’Unione volto a finanziare i costi sostenuti nel 2011 da tale Stato membro per l’adozione di misure di lotta contro la malattia vescicolare dei suini a norma dell’, paragrafi 2 e 6, della decisione 2009/470/CE. 2.   L’importo del contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è fissato con una decisione successiva da adottare secondo la procedura di cui all’articolo 40, paragrafo 2, della decisione 2009/470/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2012:72:oj#art-1