Art. 2
In vigore dal 3 feb 2012
Le voci relative a colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ1-4 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ1-4, alla colza ACS-BNØØ4-7, ACS-BNØØ2-5 e alla combinazione ibrida ACS-BNØØ4-7xACS-BNØØ2-5 nonché alla colza ACS-BNØØ7-1 nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono modificate al fine di tener conto della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2012:69:oj#art-2