Art. 1

Art. 1

In vigore dal 31 gen 2012
I valori in euro delle soglie applicabili in materia di aggiudicazione di appalti pubblici sono stabilite come segue: — 5 000 000 EUR all’articolo 157, lettera b), — 130 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera a), — 200 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera b), — 5 000 000 EUR all’articolo 158, paragrafo 1, lettera c).
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