Art. 1
In vigore dal 27 gen 2012
L’articolo 5 della decisione 2011/72/PESC è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:50(1):oj#art-1