Art. 4
In vigore dal 25 gen 2012
1. La Commissione può autorizzare deroghe all’obbligo di cui al punto 7.3.2.4 dell’allegato III riguardante l’attrezzaggio obbligatorio delle linee con il sistema europeo di controllo del treno (European Train Control System — ETCS) nel quadro di progetti finanziati dall’Unione europea (punto 7.3.2.4), in caso di rinnovo del segnalamento su sezioni di linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, a condizione che l’ETCS sia installato:
—
entro i 5 anni successivi al completamento del progetto,
—
oppure, se è precedente, entro la data in cui la sezione della linea viene collegata a un’altra linea attrezzata con l’ETCS.
2. Lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un fascicolo riguardante il progetto. Tale fascicolo contiene un’analisi economica da cui risulta che la messa in servizio dell’ERTMS alla data più ravvicinata tra le due indicate al paragrafo 1 comporta rilevanti vantaggi economici e/o tecnici rispetto alla sua messa in servizio nel corso del progetto finanziato dall’Unione europea.
3. La Commissione analizza il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e notifica i risultati del suo esame al comitato di cui all’articolo 29 della direttiva 2008/57/CE. Se è concessa una deroga, lo Stato membro provvede affinché l’ERTMS sia installato entro la data più vicina tra le due indicate al paragrafo 1.
Storico versioni
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